Accordo Stato-Regioni

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 7 luglio 2016, ha sancito un accordo sul documento relativo all’individuazione e alla durata dei servizi di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e sue successive modificazioni.

Revisione dell’Accordo Stato-Regioni del 2006

La revisione dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 è stata resa necessaria proprio in seguito all’attuazione del D.lgs. 81/08, in cui, nell’art. 32, vengono dettate disposizioni relative all’individuazione delle capacità e de requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP). L’Accordo del 2006 non risultava più coerente con il quadro normativo delineato dal decreto 81 e da altri accordi stipulati in seguito.

Le principali modifiche riguardano:

  1. la sostituzione dell’allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori con l’allegato II all’Accordo attuale, relativo alla formazione in modalità e-learning;
  2. la modifica di un punto del precedente Accordo del 2012 relativo alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori;
  3. la specificazione della disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi cui contenuti si sovrappongano tra loro.

Durata e contenuti dei percorsi formativi per RSPP e ASPP

Ecco quando sancisce l’accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP.

  • Sono necessari due requisiti fondamentali per poter ricoprire questi suoli: il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
  • RSPP e ASPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.accordo stato-regioni
  • Durata e contenuti dei corsi richiamati dall’Accordo sono da considerarsi minimi: pertanto, soggetti formatori possono implementarli qualora lo ritengano opportuno.
  • La modalità e-learning per i corsi sulla salute e sicurezza è da ritenersi valida solo se prevista da norme e Accordi Stato-Regioni.
  • Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione:
    – laurea magistrale conseguita nelle classi LM-4, da LM-20 a LM-25, da LM-27 a LM-35
    – laurea specialistica nelle classi 4/S, da 25/S a 38/S
    – laurea magistrale nella classe LM/SNT 4
    – laurea nella classe L/SNT 4
  • Sono soggetti formatori:
    – le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
    – gli enti di formazione accreditati;
    – le università;
    – le scuole di dottorato aventi come oggetto le tematiche relative al lavoro e alla formazione;
    – le istituzioni scolastiche;
    – l’INAIL
    – il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    – l’amministrazione della Difesa;
    – il Ministero del lavoro e della politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico, dell’interno; Formez; SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
    – le associazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.
  • I corsi devono essere tenuti da docenti qualificati (in base al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute risalente al 6 marzo 2013.
  • Il soggetto formatore, per ciascun corso, dovrà indicare il responsabile del progetto formativo e i nominativi dei docenti, ammettere un massimo di 35 partecipanti, tenere il registro delle presenze, verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste.

Moduli del corso RSPP: struttura e contenuti

  • Il percorso formativo per RSPP e ASPP è strutturato in tre moduli, A, B e C. Il modulo A costituisce la base per lo svolgimento delle funzioni; la durata complessiva è di 28 ore, cui si aggiungono le ore di verifica di apprendimento finale. Si tratta di un modulo propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Frequentando questo modulo, i futuri RSPP e ASPP saranno in grado di conoscere: la normativa generale e specifica sulla salute e sicurezza, quali sono i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dagli enti preposti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i principali rischi trattati dal D.lgs. 81/08, i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione e gli elementi metodologici utili alla valutazione del rischio. Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; ha una durata di 48 ore. È esaustivo per tutti i settori produttivi, ad eccezione dei seguenti quattro, per i quali il percorso dev’essere integrato con la frequenza di moduli di specializzazione: agricoltura, silvicoultura e pesca; estrazione di minerali da cave e miniere, costruzioni; sanità e assistenza sociale; attività manifatturiere. Il modulo B deve servire come orientamento per la risoluzione dei problemi, per l’analisi e la valutazione dei rischi, per la pianificazione degli interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio. RSPP e ASPP, frequentando il modulo B, dovranno essere in grado di: individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto; individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI; contribuire a individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza. Il modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, e ha una durata complessiva di 24 ore, escluse le ore dedicate alle verifiche di apprendimento finali. Le lezioni devono consentire agli RSPP di acquisire competenze per: progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi; pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendale; utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione dei collaboratori dei vari soggetti del sistema.
  • Per la valutazione degli apprendimenti, ecco come devono essere svolte le verifiche al termine di ciascun modulo: per il modulo A, la verifica va fatta mediante un test somministrabile anche in itinere, con un minimo di 30 domande; per il modulo B, la verifica è articolata in un test anche in itinere, con un minimo di 30 domande, in una prova di tipo descrittivo (composta di almeno 5 domande aperte su casi reali o un simulazione), ed eventualmente un colloquio di approfondimento; infine, per il modulo C è previsto un test strutturato come quelli dei precedenti moduli e un colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite.
  • Esiste una clausola concernente il riconoscimento della formazione pregressa, quando vigeva l’Accordo Stato-Regioni del 2006: RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano a operare esclusivamente all’interno di esso, non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi al nuovo accordo.

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Obbligo di aggiornamento per RSPP e ASPP

  • L’obbligo dell’aggiornamento formativo per RSPP e ASPP si inquadra nel life long learning, cioè la formazione continua da percorrere nell’arco dell’intera vita lavorativa. L’aggiornamento, a decorrenza quinquennale, dovrà trattare le evoluzioni, innovazione applicazioni pratichee gli approfondimenti collegati al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore. Le tematiche da affrontare saranno le seguenti: aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; specifiche fonti di rischio dell’attività lavorativa o del settore produttivo in cui viene esercitata la funzione; tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della saluta e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le ore minime complessive dell’aggiornamento nel corso del quinquennio sono 20 per l’ASPP e 40 per l’RSPP.

È possibile ottemperare all’obbligo di aggiornamento anche mediante la partecipazione a convegni o seminari che trattino materie con contenuti coerenti, per un totale di 10 ore per l’ASPP e 20 ore per l’RSPP (50% del monte ore complessivo di aggiornamento).

  • Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti formatori precedentemente elencati, che provvedono alla custodia e archiviazione della documentazione relativa a ciascun corso. Ogni attestato conterrà i seguenti elementi minimi comuni: denominazione del soggetto formatore; dati anagrafici del partecipante; specifica della tipologia di corso e indicazione della durata; periodo di svolgimento; firma del soggetto formatore.

Formazione RSPP e ASPP in modalità e-learning

Veniamo ai requisiti e alle specifiche per lo svolgimento della formazione sulla salute e sicurezza in modalità e-learning.

  • Il soggetto formatore dovrà essere dotato di una sede e una struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS – Learning Management System); garantire la disponibilità di figure quali il responsabile/coordinatore scientifico del corso, il mentor/tutor di contenuto, il tutor di processo, il personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma; garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente, in modo da assicurare continuamente assistenza, interazione, usabilità e accessibilità.
  • Il soggetto formatore deve garantire la disponibilità di un LMS in grado di monitorare e certificare: lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente; la partecipazione attiva del discente; la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema, e la durata; la tracciabilità dell’utilizzo delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO); la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente; le modalità e il superamento delle valutazioni idi apprendimento intermedie e finali.

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Progettazione ed erogazione dei corsi

Infine, ecco le indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi.

  • RSPP e ASPP costituiscono per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di salute e sicurezza. In particolare, l’RSPP è una figura manageriale individuata dal legislatore per perseguire e sostenere gli obiettivi di sicurezza individuati dal datore di lavoro. È caratterizzato da competenze di tipo tecnico-scientifico, metodologico e progettuale, cui si uniscono competenze relazionali (tecniche di comunicazione, di gestione dei gruppi, di negoziazione e di problem-solving, per determinare una partecipazione attiva di tutte le componenti aziendali).
  • Le competenze professionali di RSPP e ASPP sono incentrate su tre aree di competenza: gestionale/organizzativa, tecnico-specifica e relazionale. I bisogni formativi per ciascun campo sono i seguenti: conoscenza della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e dell’organizzazione della prevenzione; capacità di individuare e valutare adeguatamente i rischi e programmare adeguate misure di prevenzione e protezione; capacità relazionali e comunicative.
  • Il progetto formativo dovrà rispondere a una serie di requisiti: conformità (rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e a eventuali standard di riferimento); coerenza (adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi); pertinenza (adeguatezza di risposta alle accordo stato-regionifinalità della formazione nel campo della salute e sicurezza); efficacia (capacità di realizzare i risultati attesti dal punto di vista didattico e delle competenze professionali).
  • Bisognerà individuare e stabilire chiaramente e dettagliatamente i contenuti, la durata e la sequenza degli argomenti, tenendo presente che il corso Modulo B risponde all’esigenza di formare un RSPP o ASPP con competenze trasversali, in grado di svolgere il proprio ruolo in vari settori produttivi e realtà lavorative.
  • La strategia formativa va definita identificando le metodologie e gli strumenti più idonei in relazione alla specificità del percorso formativo e al target previsto. Tra le metodologie didattiche che meglio possono rispondere alle esigenze formative in campo prevenzionale, sono al momento utilizzati i lavori di gruppo, i casi studio e le simulazioni. Anche le lezioni frontali dovranno seguire un approccio dialogico, garantendo così una sostanziale interattività tra docenti e discenti.
  • La verifica dell’apprendimento è fondamentale per avere un riscontro dell’acquisizione di conoscenze tecniche e metodologiche, capacità di analisi e decisione, capacità di trasferimento delle conoscenze e competenze in ambito lavorativo. I test di verifica in intinere dovranno basarsi sugli argomenti precedentemente affrontati nel corso, attraverso la formulazione di domande non solo teoriche o mnemoniche, ma anche di carattere pratico e applicativo. Nel caso in cui nella prova finale venga utilizzata la simulazione, questa dovrà riprodurre un contesto aziendale in cui trasporre concetti e metodi acquisiti in materia di salute e sicurezza.

È possibile consultare online il testo integrale dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

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